medico competente e sorveglianza sanitartia

Chi è il medico competente e qual’è il suo ruolo nella sicurezza sul lavoro?

Per molti anni in Italia si è lamentata la carenza di una precisa ed univoca definizione di “medico competente” così come espressamente citata dall’art. 33 del DPR 303/56.

Era dunque necessario addivenire ad una chiara posizione giuridica in materia di ruolo, requisiti, responsabilità, compiti e funzioni del medico competente.

L’entrata in vigore del D.Lgs 277/91 e del D.Lgs 626/94 e sue successive integrazioni e modificazioni (D.Lgs 242/1996) ha colmato queste lacune.

Infatti il dlgs 626/94 dedica, un’ampia parte alla figura del medico competente.
Nello specifico tale decreto oltre a definire la figura del medico competente, descrive anche il ruolo (art. 17 ). All’art. 2 della 626 viene data la definizione e i titoli dei quali deve essere in possesso per esercitare tale ruolo. Nell’ art.11 viene sottolineato che il medico competente deve partecipare alle riunioni  periodiche di prevenzione dei rischi.

Il medico competente e la sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro

La sorveglianza sanitaria, art. 16, riferisce in merito al contenuto della sorveglianza sanitaria dove il medico competente riveste il  ruolo principale.

Il successivo D.Lgs 271/99 contiene 43 articoli, e sin dai primi articoli viene introdotta la figura del medico competente in relazione ai lavori marittimi.
L’art. 6 di tale decreto stabilisce che sia compito dell’armatore e del comandante della nave, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, nominare il medico competente.

L’ articolo 23 descrive chiaramente la figura del Medico competente e la sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo.

L’articolo 37 riferisce in merito alle Sanzioni relative agli obblighi del medico competente.

All’interno del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, la figura del medico competente viene descritta in più punti.

Oltre alla definizione del medico competente (art.2), troviamo questa figura professionale disciplinata in molti altri articoli: 

  • Art. 18: “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, per esempio lì dove si impone al datore di lavoro la nomina del medico competente, “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.”;

  • Art. 25 : “ Obblighi del medico competente”: in questo articolo viene descritto il ruolo del Medico competente;

  • Art. 29 : “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” ; la valutazione deve essere effettuata in collaborazione con il medico competente;

  • Art. 38. “Titoli e requisiti del medico competente” . Il primo di questi requisiti è il possedere almeno uno dei seguenti titoli:
  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docente di medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.;
  • Art. 39. “Svolgimento dell’attività di medico competente”;
  • Art. 40. “Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale”;
  • Art. 41. “ Sorveglianza sanitaria e medico competente”;

Questi sono solo alcuni dei principali articoli del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 in riferimento al medico competente.

Obblighi e responsabilità del medico competente

Primo obbligo del medico competente è quello della collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.

Questa responsabilità o ruolo del medico competente è fondamentale in quanto solo dalla collaborazione tra il medico competente e queste altre figure professionali può scaturire una puntuale attività di programmazione della sorveglianza sanitaria e di prevenzione.

Gli altri ruoli del medico competente sono:

  • Programma la sorveglianza sanitaria in funzione di specifici rischi;

  • Realizza cartelle sanitarie dei lavoratori (nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia);

  • invia agli Enti preposti, per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;

  • Fornisce informazioni ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

  • Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;

  • Comunica per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;

  • Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;

  • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o a cadenza diversa stabilita in fase di valutazione dei rischi.

  • valuta i rischi stress lavoro-correlato.

Il medico competente non ha solo dei ruoli durante lo svolgimento della sua attività lavorativa ma anche precisi ruoli e obblighi in seguito alla cessazione dell’incarico.

  • Nei confronti del datore di lavoro: il medico competente deve consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

  • Nei confronti del lavoratore: deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione.

Come tutte le figure professionali è fatto obbligo al medico che voglia fornire la consulenza di medico competente di tenersi costantemente aggiornato non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche.

Il medico competente è tenuto quindi ad acquisire un numero minimo di crediti formativi previsti dai programmi di aggiornamento triennale, la percentuale non potrà essere inferiore al 70% di quelli previsti dalla disciplina per la medicina sul lavoro e la sicurezza degli ambienti lavorativi.

A certificare quanto sopra elencato non può mancare l’iscrizione all’albo dei medici competenti così come regolamentato dal Ministero della Salute.

La figura del medico competente è inoltre presente all’interno del Dlgs 106/09 che introduce disposizioni integrative e correttive del Dlgs 81/08.

L’elenco nazionale dei medici competenti è contenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

Le visite mediche da parte del medico competente in azienda sono previste dal D.Lgs. 81/08 all’interno del servizio di Sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.

Il medico competente diventa, quindi, una figura di riferimento per collaborare con l’azienda al servizio di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori.

Sorveglianza sanitaria e visite mediche per i lavoratori dipendenti

Nella valutazione medica prevista, le visite mediche in azienda sono di tipo preventivo e periodiche.

  • Le visite mediche in azienda preventive: servono a constatare l’idoneità del soggetto alla mansione specifica alla quale sarà destinato. In questo caso si può emettere un giudizio di idoneità constatando l’assenza di controindicazioni al lavoro da svolgere.

  • Le visite mediche in azienda periodiche: da svolgersi in genere ogni anno all’interno dell’azienda, devono controllare l’idoneità del lavoratore alla mansione preposta e verificarne lo stato di salute generale. Nel caso di cambi di mansione e alla ripresa del lavoro (in seguito di assenza prolungata per motivi di salute) è prevista la visita per accertare di nuovo l’idoneità; così come nella cessazione del rapporto di lavoro, dove indicato dalla normativa.

  • Anche i lavoratori possono richiedere una visita medica in azienda in caso sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali dell’attività continua.

La cadenza delle visite periodiche può, logicamente, essere variata dall’organo di vigilanza preposto in caso di una maggiore sorveglianza sanitaria, rischi e situazioni particolari.

Le visite mediche pre assunzione non presuppongono un rapporto di lavoro tra il dipendente visitato e l’azienda.

Piuttosto, è possibile effettuare delle visite mediche pre assunzione prima che si instauri tale rapporto, nei casi in cui la valutazione del rischio impone una idoneità fisica del lavoratore a svolgere la specifica mansione alla quale si intende destinarlo.

Il medico competente esegue visite mediche pre assunzione per verificare l’idoneità del futuro assunto nei casi di alcuni contratti collettivi (CCNL) o per apprendisti minori esposti a rischio (D.Lgs. 262/2000). In questi casi il medico valuta l’idoneità ed è poi esonerato dal ripetere la visita preventiva dopo l’assunzione del lavoratore.

In alcune professionalità dove la valutazione del rischio per il lavoratore necessita di una certificazione valida, la visita medica pre assunzione è spesso effettuata anche quando non sia previsto dai contratti o dalla legge. Secondo le modifiche del D.Lg.s. 106/2009 la visita medica effettuata prima dell’assunzione del lavoratore deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale oppure effettuabile anche da parte del Medico competente dell’azienda soggetta all’obbligo di sorveglianza sanitaria.

L’art.41 del Testo Unico sulla sicurezza che legifera in merito alla sorveglianza sanitaria in materia di medicina del lavoro, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, e nello specifico il comma 2 di questo articolo tratta la visita medica di fine rapporto.

La visita medica di fine rapporto, rientra nell’elenco delle visite che in alcuni casi la normativa indica come obbligatorie per il corretto svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

Uno dei compiti del Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria è quindi quello di effettuare una visita medica quando avviene la cessazione del rapporto di lavoro.

La visita medica non può essere effettuata al fine di accertare uno stato gravidico o per altri motivi che non rientrano nelle norme specifiche vigenti. Altresì tale visita deve comprendere tutti gli esami di laboratorio necessari a constatare la salute del lavoratore in rapporto alla tipologia di lavoro svolto e ai rischi lavorativi a cui è stato sottoposto durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

La visita medica a seguito della cessazione del rapporto di lavoro è obbligatoria nel caso in cui il lavoratore sia stato esposto a rischio chimico.

Le visite per i lavoratori non possono essere di norma sostenute fuori dall’orario di lavoro. Devono essere programmate negli orari e nei giorni nei quali il lavoratore si trova in azienda. Non devono quindi in alcun modo rappresentare un onere per i dipendenti.

È lo stesso Testo Unico a richiamare l’attenzione sulla necessità di effettuare visite di controllo nell’orario di lavoro, al fine di non farne un peso economico e finanziario per la persona che dovrà sottoporsi a essa.

Lo fa nel “Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, “Sezione I – Misure di tutela e obblighi”. Nell’ “Art. 15. Misure generali di tutela, comma 2” in cui recita: “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

Un’enunciazione chiara, inequivocabile, sufficiente per comprendere quanto i controlli sanitari in azienda debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei dipendenti.


Dr. Biagio Faraci

Direttore del Centro di Formazione, Consulenza e Sviluppo Web IKAROS CONSULTING di Montemaggiore Belsito (PA). Docente di lingua inglese presso: I.I.S. Luigi Failla Tedaldi - Istituto Professionale Agrario di Castelbuono (PALERMO); Docente di lingua tedesca presso: Istituto Comprensivo N. Botta di Cefalù (PALERMO)

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