Sono ormai passati alcuni anni dall’approvazione del Decreto Legislativo 626/94 che, nell’ambito di una generale ridefinizione dell’intera materia della prevenzione e della sicurezza, prevede, all’art. 20, la costituzione di organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (OPT).

Gli Organismi Paritetici, hanno sedi territoriali, a livello nazionale (OPN), regionale (OPR) e provinciale(OPP).

Il modello che si prospetta non è in alcun modo di tipo piramidale, nel senso che non comporta, in alcun caso, all’organismo regionale la responsabilità dell’istituzione di quelli provinciali o al nazionale l’istituzione di quelli regionali. Gli organismi di livello superiore esercitano ovviamente funzioni di coordinamento e supporto a quelli di livello inferiore, ma l’iniziativa vera e propria è lasciata ad ogni singola rete locale.

Gli Organismi Paritetici non sono una invenzione ex novo del D.Lgs. 626. Organismi analoghi, denominati Comitati Paritetici Territoriali (CTP) esistevano infatti con funzioni paragonabili, seppure con alcune specificità già dalla metà degli anni Settanta nell’edilizia, definiti e regolati da specifici accordi di categoria. Il D.Lgs. 626 si limita, in un certo senso, a raccoglierne l’esperienza positiva e a generalizzarla ad altri settori e comparti produttivi, assegnando a questi organismi una essenziale funzione di accompagnamento e sostegno ad aziende e lavoratori.

Le funzioni individuate dalla Legge (art. 20 e art 22 comma 6 del D.Lgs. 626/94) sono le seguenti:

  • orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

– essere prima istanza di riferimento per dirimere le controversie che insorgono in azienda sull’applicazione concreta dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalla normativa vigente.

Gli Organismi Paritetici rivestono anche le seguenti funzioni:

– funzioni di osservatorio/monitoraggio/raccolta/analisi/trasmissione di dati/trasferimento di conoscenze relativamente all’applicazione concreta degli accordi, all’anagrafe dei RLS, all’analisi del trend infortunistico nel territorio o in particolari comparti, all’emergere di problemi legati a rischi particolari o emergenti, ai risultati di indagini o ricerche, alla diffusione di linee guida specifiche, alla socializzazione di esperienze di buona pratica, e via dicendo;

– promozione della cultura della prevenzione e di comportamenti orientati allo sviluppo di relazioni partecipative tra le aziende e i lavoratori. Ciò soprattutto orientando i vari soggetti aziendali con una qualificata ed efficace attività informativa e formativa da realizzarsi in accordo e con il coinvolgimento delle associazioni di settore e mettendo a disposizione delle aziende e degli RLS una sollecita gestione delle eventuali controversie;

– interlocuzione costante e propositiva con le Istituzioni e gli Enti Pubblici presenti a livello provinciale, regionale e nazionale con compiti in materia di prevenzione e sicurezza: dai Servizi delle Asl, ai Comitati regionali di coordinamento previsti dall’art. 27 dello stesso D.Lgs. 626, dalla Commissione Consultiva Nazionale prevista dall’art. 26, all’ISPELS o all’INAIL, agli Ispettorati del lavoro, alle Università o agli enti di ricerca e via dicendo.

Con il Testo Unico sulla Sicurezza e il correttivo DLgs 106/2009 vengono ancora attribuiti a tali organismi i seguenti compiti:

  • supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

  • svolgere o promuovere attività di formazione, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

  • istituire specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

  • possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  • trasmettere al Comitato regionale di coordinamento una relazione annuale sull’attività svolta.

  • comunicare alle aziende i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

  • comunicare all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.


Dr. Biagio Faraci

Direttore del Centro di Formazione, Consulenza e Sviluppo Web IKAROS CONSULTING di Montemaggiore Belsito (PA). Docente di lingua inglese presso: I.I.S. Luigi Failla Tedaldi - Istituto Professionale Agrario di Castelbuono (PALERMO); Docente di lingua tedesca presso: Istituto Comprensivo N. Botta di Cefalù (PALERMO)

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